Rifiuti e smaltimento: come definire correttamente il codice CER
Rifiuti e smaltimento, in misura diversa, è un tema cruciale per ogni azienda. Comprendere la corretta gestione dei rifiuti significa, quindi, fare delle scelte consapevoli in ottica di salvaguardia ambientale. Che tu sia un'azienda che gestisce in autonomia i rifiuti o un professionista che si affida a terzi per la loro gestione, è fondamentale farlo nel pieno rispetto della legge e dell’ambiente.
Il primo passo per una corretta gestione operativa e amministrativa dello smaltimento dei rifiuti urbani o speciali e dei rifiuti pericolosi o non pericolosi passa da un’accurata classificazione. Attraverso il codice CER - il Catalogo Europeo dei Rifiuti è possibile, infatti, individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento o il recupero.
Posto a carico del produttore, il codice CER fornisce una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta l’Unione europea, allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
Dettagli del CER
A ogni tipologia di rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre da leggersi a due a due, che andrà poi inserito all’interno del FIR (Formulario Rifiuti).
Ciascuna coppia di numeri identifica:
- Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto (es. 17 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
- Sottoclasse: processo produttivo di provenienza del rifiuto (es. 17 05 terra, rocce e fanghi di drenaggio)
- Categoria: nome o descrizione del rifiuto (es. 17 05 03* terra e rocce contenenti sostanze pericolo
Il CER è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano dallo stesso settore di attività. Nell’elenco dei codici è possibile trovare due tipologie di rifiuti:
- Rifiuti pericolosi identificati come tali direttamente nell’elenco pericolosi per origine. Rifiuti con “voce a specchio” che possono essere pericolosi o non a seconda dei valori di concentrazione di sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva di riferimento. In tal caso sarà necessario prelevare un campione e procedere a un’analisi chimica per stabilire la pericolosità eventuale in funzione della concentrazione di sostanze pericolose rilevate.
La procedura precisa che aiuta ad assegnare correttamente il CER
La procedura, contenuta nel D.Lgs. 152/2006, deve essere applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista. In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare criteri precisi in un ordine preciso:
- Bisogna prima di tutto individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto, in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe);
- Poi occorre individuare la specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto, da qui si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse);
- Infine occorre caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica e identificando così le ultime due cifre (categoria) attraverso prelievo e analisi.
Il CER nell’attività di spurghi
I CER si riferiscono ai rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare nella nostra attività, che tratta solitamente rifiuti non pericolosi, i tre codici più utilizzati sono:
- CER 20 03 04: fanghi delle fosse settiche (es. fosse biologiche)
- CER 20 03 06: rifiuti della pulizia delle fognature (es. terra raccolta dai pozzetti piovani)
- CER 19 08 14: fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali (es. da lavorazioni di lavaggio industriale)
Secondo l’art. 230 del D.lgs. 152/2006 i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Questi rifiuti potranno essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente nella sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
In questo contesto tema fondamentale sono i degrassatori: fognature di tipo statico che raccolgono e trattano i grassi derivanti da mense, ristoranti, bar e qualsiasi attività di ristorazione.
Le caratterizzazioni di base dei rifiuti:
- CER 190703 (percolato di discarica)
- CER 161002 (soluzioni acquose di scarto)
- CER 190809 (miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili)
Con il passare del tempo i degrassatori si riempiono perciò bisogna svuotarli e procedere con la pulizia. I ristoranti in particolare avranno la necessità di affidarsi ad aziende in grado di completare il ciclo di depurazione, aspirando i grassi e i residui oleosi all’interno dei degrassatori e trasportandoli in discariche autorizzate allo smaltimento di questi rifiuti dannosi per l’ambiente.
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